Legge 28 luglio 1971, n. 519 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria.
Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazioni di ballottaggio. Vengono
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In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
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La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza di voti.
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assoluta dei voti validamente espressi.
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La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere che, tra i presenti, è stato eletto col maggior numero di voti. I due consiglieri
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voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.
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Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla
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Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, la votazione viene
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l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti.